Court dismisses appeal for lack of merit and insufficient reasoning regarding conditional sentence denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maria Pia Benigni inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new evaluation of the case and questioned the denial of a suspended sentence, but the court found the first ground sought an impermissible re-examination of merits. The court determined the second ground was unfounded because the lower court's reasoning sufficiently addressed the defendant's repeated conduct and negative prognosis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 660 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal challenging the denial of a suspended sentence is inadmissible if the lower court's decision contains sufficient reasoning regarding the defendant's conduct and prognosis, and if the appeal merely requests a new substantive evaluation of the case.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENIGNI MARIA PIA nata ARCE il 31/03/1960 avverso la sentenza del 10/03/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Maria Pia Benigni colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen. commesso sino al 6.9.2018, condannandolotalla pena di g 500 di ammenda; rilevato che la ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il primo motivo sollecita il collegio ad una nuova, e non consentita, valutazione del merito, e che il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che la sentenza ha indicato plurime circostanze, attinenti alla ripetizione della condotta, significative di una negativa prognosi circa la futura condotta dell'imputata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente 'al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022