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Ordinanza — n. 2769/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as lower court explicitly addressed sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2769/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to provide sufficient reasoning regarding the sentencing calculation and the rejection of generic mitigating circumstances. The court rejected this claim because the lower court had explicitly detailed its reasoning on these specific points in the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the contested decision contains specific and explicit reasoning addressing the alleged omissions.

Parole chiave

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defect of motivation generic mitigating circumstances sentencing calculation inadmissible appeal Corte di Cassazione incendio intenzionale aggravato tentato omicidio aggravato sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTRUPIA ANDREA ANTONIO nato a ANGERA il 14/11/1974 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 28.5.2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como aveva dichiarato Andrea Antonio Cutrupia colpevole dei reati di incendio e tentato omicidio, commessi il 2 agosto 2020, condannandolo alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche; rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo la Corte territoriale specificamente motivato, alle pagine 8 e 9, la commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilltà, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022