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Ordinanza — n. 2768/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal penalty reduction as manifestly unfounded due to justified sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2768/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Pinelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pinelli challenged the appellate court's reduction of his sentence from months to three months of arrest, arguing a violation of criminal law regarding penalty calculation. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the lower court specifically justified the lighter sentence based on the severity of the violation and the defendant's subjective negative profile.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lvo n. 159/11; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal challenging a criminal penalty reduction is inadmissible if the lower court's justification regarding the violation's extent and subjective profile is reasonable and not arbitrary.

Parole chiave

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criminal penalty reduction appeal inadmissibility subjective negative profile manifestly unfounded sentencing discretion attenuazione della pena commutazione della pena pecuniaria riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.lvo n. 159/11
Art. 363-bis c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINELLI FABIO nato a PALERMO il 13/06/1986 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; tt,;\ Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 3.12.2018, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato Fabio Pinelli colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/11, commesso il 1° febbraio 2017, ha ridotto la pena inflitta a mesi tre di arresto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione della legge penale in relazione alla commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo il secondo giudice specificamente giustificato la scelta operata, in ragione dell'entità della violazione e del negativo profilo soggettivo, desumibile dai plurimi precedenti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.