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Ordinanza — n. 2767/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling merits already decided by first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2767/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Michela Casella's appeal inadmissible due to a lack of reasoning regarding the continuity of crimes. Although Casella argued that the lower court failed to consider temporal continuity, geographic context, and modus operandi, the court noted these were merits already evaluated and not censurable. Consequently, the appeal was rejected, and Casella was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based solely on the alleged lack of motivation is inadmissible when the first instance judgment has already addressed the substantive merits of the case with non-censurable reasoning.

Parole chiave

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lack of motivation continuity of crimes inadmissible appeal substantive merits cassazione ordinanza reiterazione di reati penali reati seriali reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA MICHELA natcca SIRACUSA il 16/12/1966 avverso l'ordinanza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Michela Casella, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione, risultando pretermessa la considerazione della continuità dei reati nel tempo, dell'omogeneità, del contesto geografico limitato al nord Italia, dell'identità del modus operandi ritenuto che il motivo propone argomenti attinenti il merito e già valutati dal primo giudice con motivazione in questa sede non censurabile; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.