Ordinanza — n. 2766/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARELLA ANTONINO nato a ROMA il 24/09/1991 avverso l'ordinanza del 26/04/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Antonino Vaccarella, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione, risultando pretermessa la considerazione della prossimità temporale tra i reati, intervallati da un periodo di arresti domiciliari, l'omogeneità e l'identità del contesto territoriale; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, in quanto ripropone la valutazione di dati già esaminati dal primo giudice con motivazione in questa sede non censurabile; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2766/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARELLA ANTONINO nato a ROMA il 24/09/1991 avverso l'ordinanza del 26/04/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Antonino Vaccarella, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione, risultando pretermessa la considerazione della prossimità temporale tra i reati, intervallati da un periodo di arresti domiciliari, l'omogeneità e l'identità del contesto territoriale; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, in quanto ripropone la valutazione di dati già esaminati dal primo giudice con motivazione in questa sede non censurabile; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.