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Ordinanza — n. 2765/2023 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed due to lack of interest after prisoner released and sentence completed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2765/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the applicant had lost standing after being released from prison and completing his sentence. The applicant argued for an alternative measure, but the Ministry of Justice confirmed his release on October 11, 2022. The court ruled that the requirement of concrete and current interest must exist at the time of the decision, not just at filing.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the applicant loses the requisite interest in the outcome before the court renders its decision.

Parole chiave

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lack of interest suspended sentence prisoner release procedural standing inadmissible appeal diritti del detenuto adeguamento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 113 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANI MORENO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 30/07/1966 avverso l'ordinanza del 30/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente Moreno Luciani è stato rimesso in libertà in data 11.10.2022; Rilevato che detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, €,ssendo cessata la e~»'6, ,..rs. tvibestil tr14.4 espiazione della pena, presupposto della domanda inerente alla mig-ura- alternativa richiesta; considerato che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima; ritenuto che va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 24 novembre 2022.