Ordinanza — n. 2764/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEIDIC MIRSADA natq_il 15/09/1966 avverso l'ordinanza del 02/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Mirsada Sejdic, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione, essendo la decisione fondata sui reati commessi, ormai risalenti nel tempo, senza considerare la regolare condotta successiva e la partecipazione al programma trattamentale; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, in quanto propone lettura alternativa dei dati disponibili, che il Tribunale ha valutato con motivazione esente da vizi logici o giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2764/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEIDIC MIRSADA natq_il 15/09/1966 avverso l'ordinanza del 02/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Mirsada Sejdic, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione, essendo la decisione fondata sui reati commessi, ormai risalenti nel tempo, senza considerare la regolare condotta successiva e la partecipazione al programma trattamentale; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, in quanto propone lettura alternativa dei dati disponibili, che il Tribunale ha valutato con motivazione esente da vizi logici o giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.