Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2762/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against revocation of therapeutic social placement due to lack of argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2762/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to evaluate his overall conduct when revoking his therapeutic social placement, focusing only on isolated drug incidents. The court rejected this claim as generic and devoid of argumentative substance, finding the revocation legally sound based on the established facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a decision revoking a therapeutic social placement is inadmissible if the appellant merely asserts a lack of motivation without providing specific arguments to challenge the factual assessment of the court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
therapeutic social placement revocation of measure drug possession inadmissible appeal lack of argumentation Cassazione ordinanza procedural dismissal revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATONE RAFFAELE nato a MILANO il 22/09/1987 avverso l'ordinanza del 04/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, con decorrenza dal 24.3.2021, la misura dell'affidamento al servizio sociale terapeutico nei confronti di Raffaele Tatone, in ragione di plurime violazioni delle prescrizioni; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto sono stati valorizzati singoli episodi di ricaduta nell'assunzione di stupefacenti senza valutare la complessiva condotta, e, con il secondo motivo, l'assenza di motivazione in ordine alla decorrenza della revoca; ritenuto che il primo motivo ha contenuto di merito, in quanto propone una lettura alternativa di dati che il Tribunale ha considerato evidenziando, in termini in questa incensurabili, che il ricorrente, anche dopo la prima diffida ricevuta il 24.3.2021, era ricaduto nell'assunzione di sostanze stupefacenti e non aveva intrapreso condotte riparative; rilevato che il secondo motivo è generico, privo di contenuto argomentativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 20