Cassation court dismisses appeal against prison correspondence ban due to lack of reasoning on defense measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision to extend the ban on correspondence was based solely on suspicion without considering favorable defense measures. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning sufficient under the relevant penal ordinance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18-ter, comma primo, ord. pen.; The court must provide adequate reasoning when restricting prisoner correspondence, and an appeal based on a manifest lack of consideration for defense measures is inadmissible if the original decision is grounded in statutory authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO CARMINE nato a NAPOLI il 05/11/1984 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Carmine Pagano avverso l'ordinanza, pronunciata in data 12.1.2022, della Corte di assise di appello di Napoli che aveva prorogato per mesi tre il divieto di corrispondenza epistolare e telefonica tra detenuti ammessi al regime differenziato; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto la decisione era stata fondata su meri sospetti e senza considerare i provvedimenti favorevoli prodotti dalla difesa; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, i quanto i giudici del merito, procedendo ai sensi dell'art. 18-ter, comma primo, ord. pen., hanno ritenuto che l'imputato Pagano attraverso la corrispondenza telefonica o epistolare con altri detenuti sottoposti a regime differenziato possa veicolare comunicazioni dirette al sodalizio di riferimento, e ciò congruamente rispetto alla finalità dell'istituto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 20