Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2760/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to non-allowed motivational criticism on prior danger assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2760/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Marcello Ritacco's appeal against the special surveillance measure inadmissible. Ritacco argued the lower court lacked motivation regarding his dangerousness, claiming it relied on previously evaluated elements. The court rejected this as an impermissible motivational criticism embedded in the facts, ruling the appeal could not proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the motivation of a judgment on dangerousness based on elements already evaluated in a prior proceeding constitutes an impermissible motivational criticism and is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal motivational criticism special surveillance measure dangerousness assessment procedural bar minaccia attuale prova del rischio persecuzione pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITACCO MARCELLO nato a RENDE il 17/05/1973 avverso il decreto del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il decreto impugnata ha respinto l'appello, presenl:ata da Marcello Ritacco, avverso l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio sulla pericolosità, siccome fondato su elementi già valutati in occasione di una precedente applicazione di misura di prevenzione; ritenuto che il motivo si risolve in una non consentita censura motivazionale, tra l'altro, versata in fatto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilltà, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.