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Ordinanza — n. 2759/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal regarding restricted item exchanges due to security needs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2759/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Carmine Pagano's appeal inadmissible against a lower court ruling that denied his request for unrestricted exchanges of low-value items. Pagano argued the decision lacked motivation by confirming limitations irrelevant to the current detention regime's goals. The court rejected this, stating that security regulations for same-sociality groups are legitimate and must align with constitutional principles of proportionality and reeducation.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis, comma 2, Ord. pen.; Art. 27 Cost.: The administration of prisons may legitimately regulate exchanges of low-value items among detainees of the same social group to ensure security, provided such measures are proportionate to the specific risks and do not violate the reeducative function of the penalty or human dignity.

Parole chiave

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prisoner rights item exchange restrictions security regulations proportionality principle reeducative function inadmissible appeal penitentiary regime scarcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis, comma 2, Ord. pen.
Art. 27 Cost.
art. 27 Cost
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO CARMINE nato a NAPOLI il 05/11/1984 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Carmine Pagano avverso l'ordinanza, pronunciata in data 28.7.2021, del magistrato di sorveglianza di L'Aquila che aveva respinto la richiesta di poter scambiare generi e oggetti di modico valore liberamente, senza vincoli di orario; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto è stata confermata una limitazione che non ha alcun rilievo rispetto alle finalità del regime detentivo in atto; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il diritto allo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità può essere legittimamente regolamentato per consentire all'amministrazione penitenziaria la verifica dell'esistenza di specifiche esigenze di sicurezza, calibrate sulle peculiarità dei singoli casi che potrebbero giustificarne una limitazione, e le regole fissate dalla Casa circondariale non valicano i limiti posti dalla Corte costituzionale all'applicabilità del regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., individuati, in primo luogo, nella "congruità della misura rispetto allo scopo", ovvero nella corrispondenza funzionale tra la sospensione di regole e istituti previsti dall'ordinamento penitenziario per i detenuti in regime differenziato e le esigenze di ordine e sicurezza, e, in secondo luogo, nella funzione rieducativa della pena e nel divieto di pene contrarie al senso di umanità, ai sensi dell'art. 27 Cost.; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2