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Ordinanza — n. 2758/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to lack of interest after prisoner released from custody.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2758/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the applicant, a prisoner released on January 11, 2022, no longer had a concrete interest in the decision. The applicant sought an alternative measure to serve the remainder of his sentence, which was a prerequisite only while in custody. The court ruled that the requirement of interest must exist at both the filing and the decision stages, rendering the appeal void due to the applicant's release.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the applicant loses the concrete and actual interest in the outcome due to a supervening event, such as the release from custody, which eliminates the necessity of the contested measure.

Parole chiave

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lack of interest supervening event prisoner release alternative sentence measure inadmissibility appeal concrete interest requirement custody status liberazione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 113 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANIA GIANDOMENICO nato a PESCARA il 16/03/1980 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente Giandomenico Iania è stato rimesso in libertà in data 11.1.2022; Rilevato che detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la I L& (ocit, kW° espiazione della pena, presupposto della i • e- •1111Mgo Inctlfialla misura alternativa richiesta; considerato che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima; ritenuto che va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 24 novembre 2022.