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Ordinanza — n. 2757/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal record continuity due to manifestly unfounded arguments regarding crime timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2757/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto De Silva inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misidentified the timeline of crimes and lacked sufficient reasoning for rejecting the continuity of offenses. The court rejected these claims, finding the arguments manifestly unfounded because the repetition of conduct does not alter the deliberative distance between crimes, and the lower court's assessment of homogeneity was not subject to criticism.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, specifically when the appellant incorrectly assumes that the temporal repetition of criminal acts affects the chronological distance between deliberative moments or when the lower court's evaluation of crime homogeneity is not subject to review.

Parole chiave

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continuity of crimes inadmissible appeal manifestly unfounded criminal record deliberative distance court costs Cassa delle ammende reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SILVA ROBERTO nato a AVEZZANO il 02/11/1971 avverso l'ordinanza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; (4) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Roberto De. Si Iva, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato il travisamento, in relazione all'individuazione dell'epoca di consumazione dei reati, della documentazione attestante il protrarsi dei fatti sino a tutto l'anno 2010, e, con il secondo motivo, il difetto di motivazione, siccome fondata unicamente surla distanza cronologica tra i reati, circostanza di per sé non ostativa al riconoscimento della continuazione; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto il dato relativo alla ripetizione delle condotte nel tempo non incide sulla distanza cronologica tra i momenti deliberativi dei reati, mentre il dato concernente l'omogeneità dei reati è stato già valutato dal primo giudice con motivazione in questa sede non censurabile; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 20