Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to prior disciplinary sanction challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal of early release, arguing the decision relied on a disciplinary sanction he had already contested. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower tribunal had already verified the existence of the disciplinary conduct and its significance for the rehabilitation treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 ord. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a refusal of early release is inadmissible if the decision relies on a disciplinary sanction that the detainee has already successfully challenged in a prior proceeding.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMA MIHAI EMILIAN nato il 25/04/1981 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Mihai Emilian Dima avverso l'ordinanza, pronunciata in data 9.1.2022, del magistrato di sorveglianza di Pescara che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre dal 20.5.2021 al 19.11.2021; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 54 ord. pen., essendo la decisione fondata su una sanzione disciplinare che il detenuto aveva impugnato; rilevato che il difensore ha depositato memoria; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale accertato che il ricorrente, nel semestre, aveva tenuto condotta sanzionata disciplinarmente e valutato la condotta medesima come significativa della non adesione al trattamento rieducativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibi ità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 202