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Ordinanza — n. 2755/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal regarding denied access to TV channel TV8 for sports events.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Carmine Pagano inadmissible, rejecting his claim that the prison administration's refusal to provide access to the TV channel TV8 violated his rights. Pagano argued this denial prevented him from watching sports events and violated Article 35-bis of the Penal Code, while the prison administration maintained that access to major national channels sufficed for information rights. The court ruled that the restriction only affected the manner of exercising the right to information rather than the right itself, as established by prior precedent limiting judicial review to concrete legal injuries.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis ord. pen.; Art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.: The judicial remedy for prisoners is not for protecting a mere interest in correct sentence execution but for verifying a concrete and current prejudice suffered due to administrative conduct infringing a subjective legal position, which may consist in an intangible right to information accessible via major national channels, meaning restrictions on specific channels do not constitute a justiciable violation.

Parole chiave

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prisoner rights TV channel access sports events viewing administrative conduct subjective legal position information rights penal code appeal diritto di diffondere

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis ord. pen.
Art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa
Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, GALLICO
Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, Mandalà
Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, Mandalà Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO CARMINE nato a NAPOLI il 05/11/1984 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Carmine Pagano - sottoposto al regime detentivo previsto dall'art. 41-bis ord. pen. - avverso l'ordinanza in data 21.9.2021 con cui il magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva respinto il reclamo del detenuto avente ad oggetto la possibilità, negata dalla Direzione della Casa circondariale di L'Aquila, di accesso alla visione del canale televisivo TV8; rilevato che il ricorso denuncia la violazione dell'art. 35-bis ord. pen. e difetto di motivazione, risultando la decisione assunta senza aver verificato che i canali televisivi accessibili dal detenuto consentissero la partecipazione agli eventi sportivi diffusi dal canale TV8; ritenuto che il motivo di ricorso sia manifestamente infondato, atteso che: - il reclamo giurisdizionale di cui agli artt, 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905); - con riguardo all'accesso dei detenuti ai programmi televisivi è stato affermato che la limitazione ad alcuni e non ad altri canali televisivi non incide sul diritto del detenuto di accedere all'informazione, che è assicurata dal consentito accesso ai canali televisivi di maggiore diffusione nazionale (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, GALLICO, Rv. 281998;

Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, Mandalà Rv. 279456); - dunque, il denunciato diniego della direzione dell'istituto incide unicamente sulla modalità di esercizio del diritto del detenuto, e quindi non è tutelabile in sede giurisdizionale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24