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Ordinanza — n. 2754/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal regarding denied access to TV channel TV8 for sports events.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2754/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by prisoner Domenico Mignolo inadmissible, rejecting his claim that the prison administration's refusal to provide access to the TV8 channel violated his rights. Mignolo argued this denial prevented him from watching sports events and violated Article 35-bis of the Penal Code, while the prison administration maintained that access to major national channels sufficed for information rights. The court ruled that the restriction only affected the manner of exercising the right to information rather than the right itself, as the detainee could still access widely available national channels.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis ord. pen.; Art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.: The judicial remedy for prisoners is not for mere interest in correct sentence execution but for concrete prejudice to subjective rights; limiting access to specific TV channels does not infringe the right to information if major national channels remain accessible.

Parole chiave

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prisoner rights televised sports penal code appeal information access prison administration subjective rights inadmissible appeal accesso dei media

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis ord. pen.
Art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905
Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, GALLICO, Rv. 281998
Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, Mandalà Rv. 279456
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGNOLO DOMENICO nato a COSENZA il 19/02/1987 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Domenico Mignolo - sottoposto al regime detentivo previsto dall'art. 41-bis ord. pen. - avverso l'ordinanza in data 7.9.2021 con cui il magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva respinto il reclamo del detenuto avente ad oggetto la possibilità, negata dalla Direzione della Casa circondariale di L'Aquila, di accesso alla visione del canale televisivo TV8; rilevato che il ricorso denuncia la violazione dell'art. 35-bis ord. pen. e difetto di motivazione, risultando la decisione assunta senza aver verificato che i canali televisivi accessibili dal detenuto consentissero la partecipazione agli eventi sportivi diffusi dal canale TV8; ritenuto che il motivo di ricorso sia manifestamente infondato, atteso che: - il reclamo giurisdizionale di cui agli artt, 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905); - con riguardo all'accesso dei detenuti ai programmi televisivi è stato affermato che la limitazione ad alcuni e non ad altri canali televisivi non incide sul diritto del detenuto di accedere all'informazione, che è assicurata dal consentito accesso ai canali televisivi di maggiore diffusione nazionale (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, GALLICO, Rv. 281998;

Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, Mandalà Rv. 279456); - dunque, il denunciato diniego della direzione dell'istituto incide unicamente sulla modalità di esercizio del diritto del detenuto, e quindi non è tutelabile in sede giurisdizionale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 nov