Italian court dismisses prisoner's appeal claiming no disciplinary offense occurred for greeting inmates of different social groups.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Alessandro Piscopo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Tribunal had previously rejected his request for early release based on a disciplinary sanction for greeting inmates from different social groups, which the court deemed significant evidence of non-adherence to the rehabilitative treatment. The appellate court found the appellant's argument that this conduct did not constitute a disciplinary offense to be manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 ord. pen.; The court must reject an appeal claiming no disciplinary offense occurred when the lower court has already established that specific conduct, such as greeting inmates of different social groups, constitutes a significant breach of the rehabilitative treatment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO ALESSANDRO nato a VITTORIA il 01/01/1962 avverso l'ordinanza del 22/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Alessandro Piscopo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 20.5.2021, del magistrato di sorveglianza di L'Aquila che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre dall'11.7.2015 all'11.1.2016; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 54 ord. pen., essendo la decisione fondata su una condotta - aver salutato detenuti appartenenti a diverso gruppo di socialità - che non costituisce illecito disciplinare; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale accertato che il ricorrente, nel semestre, aveva tenuto condotta sanzionata disciplinarmente e valutato la condotta medesima come significativa della non adesione al trattamento rieducativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022