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Ordinanza — n. 2752/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against surveillance judge's order for glass-divided visits due to pandemic restrictions and current regime rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2752/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that previous pandemic-era restrictions were unjustified, but the court found the limitation reasonable at the time. Consequently, the court ruled that current regime requirements mandate glass dividers for visits with children over twelve.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 100 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested order is based on justified pandemic restrictions and current regime rules, as the appellant's claim of unreasonable compression of family rights is manifestly unfounded.

Parole chiave

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surveillance appeal family visits pandemic restrictions glass divider inadmissible appeal court costs regime differenziato audizione di un genitore

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 100 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO CARMINE nato a NAPOLI il 05/11/1984 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Carmine Pagano, detenuto in regime differenziato, avverso l'ordinanza, pronunciata in data 19.8.2021, del magistrato di sorveglianza di L'Aquila che aveva respinto la richiesta di effettuare colloqui con il figlio senza vetro divisorio; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione, in quanto la richiesta del detenuto era giustificata dal fatto che, quando il figlio era di età inferiore ad anni dodici, i colloqui si erano tenuti con vetro divisorio per ragioni di contenimento della pandemia; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la restrizione delle modalità di colloquio a causa della pandemia era giustificata e dunque non ha costituito una irragionevole compressione del diritto a mantenere i rapporti familiari, mentre nell'attualità il colloquio con il figlio di età superiore ad anni dodici va effettuato con vetro divisorio per il regime differenziato cui è sottoposto il detenuto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2