Italian Court dismisses appeal for recognition of continuing crimes due to lack of motivation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Aznag Redouane, challenged an appellate order that rejected his request for the recognition of continuing crimes in execution proceedings, arguing solely that the lower court lacked motivation. The court found this argument baseless because the judge had explicitly reasoned that the request concerned crimes already adjudicated in the same judgment, rendering the request incompatible with the execution phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When a request for the recognition of continuing crimes is filed in execution proceedings regarding crimes already adjudicated in the same judgment, the lack of motivation is not a ground for appeal if the judge has provided a clear legal reason for declaring the request inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZNAG REDOUANE nato il 01/01/1967 avverso l'ordinanza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da Redouane Aznag, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che il giudice dell'esecuzione ha motivato, in diritto, la declaratoria di inammissibilità sul rilievo che l'istanza aveva riguardato reati giudicati dalla medesima sentenza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.