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Ordinanza — n. 2750/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to lack of interest after sentence execution ended.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2750/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant no longer had an interest in the decision following the completion of his sentence. The appellant, Vittorio Russo, had been released on January 28, 2022, which extinguished the prerequisite for his alternative measure request. The court ruled that the requirement of concrete and current interest must exist at both the filing and the decision stages of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 36, comma 2, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the appellant lacks current interest in the outcome, as interest must be concrete and actual at the time of the decision.

Parole chiave

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lack of interest procedural inadmissibility sentence execution alternative measures appeal filing concrete interest procedural requirement scarcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 36, comma 2, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VITTORIO nato a BRINDISI il 11/01/1968 avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente Vittorio Russo è stato rimesso in libertà in data 28.1.14.9.2022; Rilevato che detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della domanda di ammissione alla misura alternativa richiesta; considerato che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima; ritenuto che va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 24 novembre 2022.