Court dismisses appeal for lack of specificity regarding omitted general mitigating circumstances in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Ida Levakovic's appeal inadmissible due to a lack of specificity in her arguments concerning omitted general mitigating circumstances. The appellate court had already addressed the absence of positive elements and the defendant's numerous prior convictions as reasons for denying leniency. The Supreme Court upheld this decision, citing established principles that such circumstances require demonstrable positive factors to be recognized.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, comma 2, n. 2 c.p.; Art. 495 c.p.: General mitigating circumstances require positive elements demonstrating their impact on the offender's capacity to commit the crime, and a reference to numerous prior convictions suffices to exclude them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAKOVIC IDA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 05/11/1984 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ROSA PEZZULLO; -rilevato che Levakovic Ida ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che in parziale riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Vasto, disapplicata la recidiva, ha rideterminato la pena in otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 495 c.p. -considerato che il motivo di ricorso proposto, circa il vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto. privo di specificità, non confrontandel,i sul punto con la sentenza impugnata, la quale ha dato conto degli elementi ostativi alla concessione del beneficio, ricavabili dai numerosi precedenti penali a carico dell'imputata e dall'assenza di elementi positivi di valutazione; -rilevato che sul punto vanno richiamati i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012) ed è sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma, n. 2 dell'art. 133 c.p. -ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 nove