Cassation court annuls appeal judgment as crime extinguished by prescription, barring non-punishment claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment without remittal because the underlying crime was extinguished by prescription. The appellant challenged the reduction of sentence, arguing violations regarding defense terms and non-punishment provisions. The court held that since the appeal was not manifestly unfounded, the procedural bar against claiming non-punishment after prescription applied, necessitating the annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129/1 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a crime is extinguished by prescription and the cassation appeal is not manifestly unfounded, the court must declare the crime extinguished rather than applying the non-punishment provision, as the latter is precluded in such scenarios.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UGWUZOR RANDY nato il 11/11/1982 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO 1. Ugwuzor Randy ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 10 dicembre 2021, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, previa assoluzione dai reati di cui ai capi b) e c), ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 495 c.p. in dieci mesi di reclusione. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidato a tre motivi di ricorso con i quali denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata 3.
Il primo motivo di ricorso, il quale denuncia la violazione di regge ed il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata concessione del termine a difesa ex art. 558 co 7 c.p.p., non appare manifestamente infondato, sicché non è precluso a questa Corte rilevare cause di estinzione del reato ex art. 129/1 c.p.p.. Ed invero, successivamente alla sentenza impugnata, alla data del 24.1.2022, è maturato il termine massimo di prescrizione ed all'uopo va richiamato il principio espresso da questa Corte, secondo cui in presenza di una causa estintiva del reato, quale l'intervenuta prescrizione, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 129 c.p.p., nel caso in cui l' impugnazione sia manifestamente infondata (arg. ex Sez. un., n. 32 del 22/11/2000), non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Sez.
IV, 11/06/2013, n. 31344; Sez. III, n. 40743 del 02/04/2013), laddove, nel caso in cui il ricorso per cassazione non sia manifestamente infondato, deve procedersi alla relativa declaratoria di estinzione, ove non ricorrano, come nella fattispecie in esame, in modo asso.lutamente evidente ragioni di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p.. 4.La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
Così