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Ordinanza — n. 2745/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding evidence and reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2745/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Zuccarini Angela and Fiorelli Filippo inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the lower court's judgment lacked proper reasoning regarding the evidence of their guilt. The court rejected this claim, stating the arguments were merely assertive and failed to engage with the specific logical steps and reliable witness statements used in the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and reasoned; generic denunciations of the evidentiary nature of a judgment without engaging with the court's logical argumentation are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation evidence reasoning requirements assertive claims rejection court costs and fines allegazioni di persecuzione contraddittorie inviolabilità del domicilio asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZUCCARINI ANGELA nato a CAMPLI il 22/03/1955 FIORELLI FILIPPO nato a CAMPLI il 13/04/1955 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ROSA PEZZULLO; -rilevato che Fiorelli Filippo e Zuccarini Angela ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, di conferma della sentenza del Tribunale di Teramo che li ha condannati rispettivamente alla pena di quattro mesi di reclusione (Fiorelli) e di un anno di reclusione (Zuccarini), condizionalmente sospesa, per il delitto di cui agli artt. 110, 614 c.p.; -ritenuto che i motivi di ricorso proposti, trattabili congiuntamente in quanto lamentano tutti il vizio di motivazione in relazione al ritenuto raggiungimento della prova della colpevolezza, degli imputati sono del tutto assertivi e privi di specificità, limitandosi a denunciare apoditticamente la natura indiziaria del giudizio senza confrontarsi con l'iter Idgico argomentativo della sentenza impugnata che invece dà esattamente conto degli elementi di responsabilità a carico degli imputati evincibili dalle dichiarazioni ritenuto del tutto attendibili rese dalla p.o. ; -ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 LL CANCELLILI