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Ordinanza — n. 2743/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of comparison with lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2743/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Cetrullo Alfonso inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of the lower court's decision regarding a threat conviction and potential non-punishment benefits. The court rejected the claims because the appellant failed to compare his arguments with the specific reasoning provided by the appellate court on the evidence and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 612 c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to compare their arguments with the specific reasoning provided by the lower court on the points in question.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of comparison reasoning comparison criminal appeal procedural defect minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 612 c.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 612 c.p
art. 131-bis c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CETRULLO ALFONSO nato a PESCARA il 28/08/1942 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ROSA PEZZULLO; à -rilevato che Cetrullo Alfonso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara ha eliminato la statuizione relativa alla condanna al risarcimento del danno in favore di Rossoni Gessica, confermando nel resto la sentenza impugnata di condanna dell'imputato in ordine al reato di minaccia a lui ascritto; -considerato che il primo motivo di ricorso, di censura del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione all'art. 612 c.p., omette il confronto con la sentenza impugnata, la quale ha dato -onto, in termini esaustivi e non illogici, delle fonti di prova a carico ritenute determinanti ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda, in continuità con la valutazione operata dal giudice di prime cure; -considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso, di denuncia circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e in merito al complessivo trattamento sanzionatorio irrogato, non si confrontano con la motivazione sui punti in questione fornita dalla sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale evidenziato senza incorrere in vizi logici come la gravità dell'azione e le sue modalità esecutive fossero incompatibili con il riconoscimento dei predetti benefici; -ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 nove