Cassation court annuls conviction due to statute of limitations barring prosecution for the accused's crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remand because the crimes were extinguished by the statute of limitations. The defendant argued for a retrial, but the court found the appeal was not manifestly unfounded, triggering the requirement to declare the crime extinguished under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the prosecution was barred from pursuing the case despite the lack of an obvious ground for acquittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; When a crime is extinguished by prescription and the appeal is not manifestly unfounded, the court must declare the crime extinguished rather than apply the non-prosecution clause, as a valid appeal relationship cannot be formed if the appeal is clearly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO MARIO nato a PESCARA il 17/10/1993 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO 1. D'Angelo Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, di conferma della sentenza del Tribunale di Pescara che lo ha condannato alla pena di anni due, mesi sette di recl isione per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 494, 497-bis, 640 c.p. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidato a tre motivi di ricorso con i quali denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata.
3. I proposti motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati, sicché non è precluso a questa Corte rilevare cause di estinzione del reato ex art. 129/1 c.p.p.. Ed invero, successivamente alla sentenza impugnata, alla data del 9.4.2022, è maturato il termine massimo di prescrizione per i reati ascritti all'imputato e all'uopo va richiamato il principio espresso da questa Corte, secondo cui in presenza di una causa estintiva del reato, quale l'intervenuta prescrizione, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 129 c.p.p., nel caso in cui l' impugnazione sia manifestamente infondata (arg. ex Sez. un., n. 32 del 22/11/2000), non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Sez.
IV, 11/06/2013, n. 3.i344; Sez. III, n. 40743 del 02/04/2013), laddove, nel caso come quello in esame in cui il ricorso per cassazione non sia manifestamente infondato, deve procedersi alla relativa declaratoria di estinzione, ove non ricorrano, come nella fattispecie in esame, in modo assolutamente evidente ragioni di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p.. 4.La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 23 novembre 2022 EL CANC