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Ordinanza — n. 2740/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for excessive sentence due to lack of specific grounds and judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2740/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it lacked the required specificity regarding the sentence's excessiveness. Vacquin Valter argued the penalty was too high, but the court noted the lower courts had already addressed these points logically. Consequently, the appeal was rejected as it sought a new evaluation of a discretionary sentencing decision protected by statutory principles.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal challenging the length of a sentence is inadmissible if it fails to specify grounds and merely requests a new assessment of the judge's discretionary sentencing power.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive sentence judicial discretion specificity requirement sentencing guidelines sanzioni penali reclusione reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACQUIN VALTER nato a AOSTA il 12/01/1964 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ROSA PEZZULLO; -rilevato che Vacquin Valter ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale di Ivrea di condanna nei suoi confronti alla pena di quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 544-bis e 610 c.p.; -considerato che il motivo di ricorso proposto in ordine alla entità della pena inflitta, reiterativo, in sostanza, di analoghe censure sviluppate in appello- alle quali risulta fornita nella sentenza impugnata risposta logica immune da censure- risulta del tutto privo dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, lamentando genericamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio (con riguardo, segnatamente, all'individuazione della pena-base), posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile Ir doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; -ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso