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Ordinanza — n. 2739/2023 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal for factual error dismissed against non-authorized parties regarding incidental confiscation decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2739/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the extraordinary appeals for factual error inadmissible because the applicants lacked legal standing to challenge the decision. The applicants, parents of the convicted son, argued for review of the incidental confiscation order, but the Court held that only the convicted individual and the Public Prosecutor are authorized to use this specific remedy. Consequently, the appeals were rejected, and the applicants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The extraordinary appeal for factual error is exclusively available to the convicted person and the Public Prosecutor; it cannot be exercised by third parties such as relatives regarding incidental decisions on confiscation.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error legal standing confiscation incidental decisions criminal procedure non-authorized applicants public prosecutor exclusive remedy contestazione della presunzione di paternità petizione d'eredità privazione della custodia parentale

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
art. 444 c.p
art. 625-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20684 del 09/05/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALTOBELLI GIUSEPPINA nato a ACERRA il 07/08/1954 ALTOBELLI CARLO nato a ACERRA il 02/07/1954 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Ldato udita la relazione svolta dal Presidente ROSA PEZZULLO; -rilevato che Altobelli Carlo e Altobelli Giuseppina propongono ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 44573/2021 con la quale, in data 19 ottobre 2021, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso il provvedimento di rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, della istanza di revoca della confisca obbligatoria disposta a seguito della sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. emessa nei confronti del figlio dei ricorrenti, Altobelli Vincenzo, per i reati di cui agli artt. 473 e 474-ter c.p. -considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto non legittimato, riservando la legge la legittimazione all'esperimento del mezzo di impugnazione unicamente al procuratore generale e al condannato (cfr.

Sez. 6, n. 20684 elel 09/05/2016, Rv. 266745, per cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione della Suprema Corte in tema di sequestro e confisca, e di restituzione dei beni all'avente diritto, poiché soltanto la sentenza della Corte di Cassazione, che renda incontrovertibile la pronuncia di condanna resa in sede di merito, consente la concreta applicazione della norma di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., che appunto appresta un rimedio in via esclusiva "a favore del condannato", oltre che del Procuratore Generale, e ha formulazione tassativa, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a casi non previsti, quali le decisioni che intervengano su questioni incidentali); -rilevato che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembr