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Ordinanza — n. 2738/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific arguments on knife intent and conditional suspension grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2738/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the specific intent behind the knife attack and denied conditional sentence suspension. The court rejected these claims as the first was factually unsupported by the record and the second was too generic without documented arguments presented to the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, requiring specific factual or legal arguments rather than mere assertions of requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect of motivation conditional sentence suspension manifestly unfounded criminal procedure appeal porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMCHATAT ABDELATIF nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 23.1.2020, con cui il Tribunale di Firenze aveva dichiarato LAMCHATAT ABDELATIF colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, commesso il 2.11.2017, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 3.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione alla destinazione all'offesa del coltello e al diniego dell'attenuante speciale, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, dato che le sentenze hanno accertato trattarsi di coltello a serramanico con lama bloccabile, mentre il secondo motivo è generico, in quanto la difesa si è limitata a dedurre la sussistenza dei requisiti per la concessione della sospensione condizionale della pena senza documentare di aver prospettato le relative ragioni con l'atto di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 202