Italian court dismisses appeal for early release due to lack of reasoning regarding detention periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the supervising magistrate failed to properly evaluate specific detention periods related to correspondence retention and disciplinary infractions at the Milan facility. The court rejected this claim, finding the decision well-founded on numerous disciplinary infractions committed in both Cuneo and Milan prisons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged lack of reasoning is manifestly unfounded, as the decision is based on numerous disciplinary infractions committed by the detainee in the relevant prisons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOCCO GREGORIO nato a ROSARNO il 19/10/1955 avverso l'ordinanza del 17/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data, del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di BELLOCCO GREGORIO di riconoscimento della liberazione anticipata; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto i periodi di detenzione nel carcere di Cuneo erano stati valutati in relazione ad un provvedimento di trattenimento della corrispondenza nemmeno valorizzato dal magistrato di sorveglianza, mentre i semestri trascorsi nell'istituto milanese sono stati valutati in relazione a infrazioni disciplinari di cui non è stata data contezza; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato essendo la decisione fondata su numerose infrazioni disciplinari commesse sia nel carcere di Cuneo che in quello di Milano Opera; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2