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Ordinanza — n. 2734/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of request for exemption and merit dispute on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2734/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to justify denying an exemption for minor offense status and generic mitigating circumstances. The court ruled that no duty to motivate existed regarding the exemption since it was never requested, while the second ground remained a substantive merit issue.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5-ter, d.lvo n. 286/1998; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first-instance judgment does not require motivation on a specific ground because the defense did not request the corresponding legal provision, whereas disputes regarding the existence of mitigating circumstances constitute a matter of substantive merit.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility duty of motivation exemption minor offense generic mitigating circumstances substantive merit dispute Cassazione ordinanza procedural defect allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5-ter, d.lvo n. 286/1998
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGTOUF JALEL YASSINE (CUI 035QQ70) nato il 15/09/1983 avverso la sentenza del 03/03/2022 del GIUDICE DI PACE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato MAGTOUF JALEL YASSINE (CUI 035QQ70) colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lvo n. 286/1998 commesso sino al 19.2.2021, condannandolo alla pena di C 10.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della esimente della particolare tenuità del fatto, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la difesa non aveva chiesto l'applicazione dell'esimente e quindi su di essa non era sorto un dovere di motivazione da parte del primo giudice, mentre il secondo motivo è di merito in quanto contesta che la sussistenza di "precedenti di polizia" possa essere ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 20