Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of subjective intent proof in expulsion crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Arifi Wasam Zaraouk inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to prove he knew the expulsion ban, claiming a lack of subjective intent for the crime. The court rejected this, noting the appeal was baseless because the expulsion order was translated into Arabic, the language the defendant understood.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 13 d.lvo n. 286/1998; The appeal is inadmissible when the appellate judgment sufficiently establishes the defendant's knowledge of the expulsion ban through the translation of the order into a language the defendant understands, thereby curing any alleged defect in proving subjective intent.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIFI WASAM ZARAOUK nato il 07/06/1998 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; n, ;\3\, Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 11.6.2020 con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato ARIFI WASAM ZARAOUK XY colpevole del reato di cui all'art. 13 comma 13 d.lvo n. 286/1998, commesso il 2.4.2020, ha ridotto la pena inflitta a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, mancando la prova certa della conoscenza da parte dell'imputato del divieto di fare ritorno in Italia; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo la sentenza di appello rilevato che il provvedimento di espulsione era stato tradotto in lingua araba, conosciuta dall'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 20