Appeal dismissed for lack of merit; generic claim fails to challenge specific social service commitment assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared Vincenzo Tarallo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tarallo argued the lower court failed to evaluate his documented work prospects for a social service commitment. The Court rejected this, stating the appeal was generic and did not meaningfully contest the tribunal's comprehensive assessment favoring home detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks merit and is generic, failing to confront the specific reasoning of the lower court regarding the suitability of a specific measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARALLO VINCENZO nato a PORTICI il 08/05/1974 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da TARALLO VINCENZO, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione avendo il Tribunale omesso di valutare la prospettiva lavorativa che l'istante aveva documentato; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito ed è generico, in quanto non si confronta con la motivazione che ha compiuto una valutazione complessiva ritenendo maggiormente adeguata rispetto all'obiettivo rieducativo la misura della detenzione domiciliare; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.