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Ordinanza — n. 2730/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for lack of merit; generic claim fails to challenge specific social service commitment assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2730/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared Vincenzo Tarallo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tarallo argued the lower court failed to evaluate his documented work prospects for a social service commitment. The Court rejected this, stating the appeal was generic and did not meaningfully contest the tribunal's comprehensive assessment favoring home detention.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks merit and is generic, failing to confront the specific reasoning of the lower court regarding the suitability of a specific measure.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of merit generic appeal social service commitment home detention measure procedural dismissal court costs and fine provvedimento professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARALLO VINCENZO nato a PORTICI il 08/05/1974 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da TARALLO VINCENZO, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione avendo il Tribunale omesso di valutare la prospettiva lavorativa che l'istante aveva documentato; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito ed è generico, in quanto non si confronta con la motivazione che ha compiuto una valutazione complessiva ritenendo maggiormente adeguata rispetto all'obiettivo rieducativo la misura della detenzione domiciliare; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.