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Ordinanza — n. 2728/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against settlement sentences are inadmissible under the 2017 concordato sui motivi law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2728/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by three defendants inadmissible. The defendants argued for lack of motivation regarding non-punishment grounds, but the appeals targeted a settlement sentence issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are barred because the 2017 law reintroducing the settlement mechanism explicitly prohibits challenging these specific judgments.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences rendered pursuant to the concordato sui motivi are inadmissible as the legislative reform of 2017 established the finality of such settlements.

Parole chiave

Generato dall'IA
concordato sui motivi inammissibilità ricorso sentenza concordato art. 599-bis c.p.p. finalità concordato motivi di cassazione motivi che possono invocarsi impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati Antonino Dimaiuta, Vincenzo Lia e Ottavio Calderone denunciando, i primi due, difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e, il terzo, in ordine al trattamento sanzionatorio.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento, ciascuno, di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 599-bis cod. proc. pen
Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.
art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati Antonino Dimaiuta, Vincenzo Lia e Ottavio Calderone denunciando, i primi due, difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento, ciascuno, di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIMAIUTA ANTONINO nato a FRANCOFONTE il 07/04/1972 LIA VINCENZO nato a LENTINI il 11/01/1976 CALDERONE OTTAVIO nato a FRANCOFONTE il 19/08/1977 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA( dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati Antonino Dimaiuta, Vincenzo Lia e Ottavio Calderone denunciando, i primi due, difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e, il terzo, in ordine al trattamento sanzionatorio.

Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, essendo stati proposti avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi.

Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento, ciascuno, di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobr