Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it without a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant, Giacomo Giaconia, personally submitted the petition without a qualified defense lawyer. Under the new law introduced by Legislative Decree 103/2017, criminal appeals must be signed by a lawyer registered in the special register of the Court of Cassation. The court ruled that the lack of a qualified representative rendered the procedural act void, resulting in the dismissal of the appeal and a fine for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, c.p.p.: Criminal appeals must be signed by a qualified defense lawyer; personal filing by the appellant renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACONIA GIACOMO nato a PALERMO il 22/06/1959 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOtd—ato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente da Giacomo Giaconia; Rilevato che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022