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Ordinanza — n. 2725/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the defendant personally filed it instead of using a registered defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2725/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the appellant, Giuseppe Cacucci, personally submitted the petition rather than engaging a registered defense lawyer. Although the law previously allowed personal appeals, a 2017 legislative reform now mandates that such acts must be signed by a qualified defender to avoid rejection. Consequently, the court rejected the filing and ordered the appellant to pay the associated legal costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Following the 2017 reform, criminal appeals must be signed by a registered defense lawyer; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition registered defense lawyer requirement de plano rejection legal costs and fines difetto di legittimazione del ministero pubblico requisito della firma autografa diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
271333); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACUCCI GIUSEPPE nato a BARI il 13/07/1994 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI(dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente da Giuseppe Cacucci; Rilevato che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 202