Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing outside statutory time limits under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific time limits established by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance judgment imposing a prison sentence and fines, arguing a lack of reasoning regarding the dismissal of acquittal grounds. The court ruled that the appeal did not fall under the exceptions provided by law and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. — Appeals against judgments imposing penalties filed outside the statutory time limits are inadmissible de plano, and the appellant must bear the costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADAFFERI DOMENICO nato a OPPIDO MAMERTINA il 13/09/1969 avverso la sentenza del 29/03/2022 del GIP TRIBUNALE di PALMI1-dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Domenico Madafferi la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed C 3.000 di multa e di C 1.000 di ammenda; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando con l'unico motivo la mancanza di motivazione sull'insussistenza delle cause di proscioglimento nel merito; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
— come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al dì fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 11 13 ottobre