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Ordinanza — n. 2723/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation, ruling it inadmissible due to res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2723/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by De Leonardis Stefano inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance order that rejected his request under Article 670 of the Code of Criminal Procedure, citing a lack of reasoning and violation of law. The court rejected these arguments because the appeal merely rehashed issues already decided in the original execution phase, which are now covered by res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 670 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against an order rejecting a request under Article 670 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if it merely reasserts issues already decided in the original execution phase, as such matters are covered by res judicata.

Parole chiave

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Article 670 Code of Criminal Procedure res judicata in execution phase lack of motivation appeal inadmissible appeal Corte di Cassazione bene sequestrato restituzione della garanzia confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 670 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 670 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEONARDIS STEFANO nato a CHIETI il 18/07/1975 avverso l'ordinanza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da DE LEONARDIS STEFANO, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione e violazione di legge; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto ripropone i temi già oggetto dell'originaria istanza, funzionali a far valere nella fase esecutiva questioni ormai coperte dal giudicato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.