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Ordinanza — n. 2722/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for recognition of continuing crimes due to lack of logical flaws in first instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2722/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Raso's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Raso argued that the Court of Appeal failed to consider significant data linking his associative crimes, claiming a lack of motivation. The court rejected this, ruling that the appeal sought a re-evaluation of already considered facts without identifying logical or legal errors in the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a non-motivated order is inadmissible if the appellant fails to demonstrate specific logical or legal flaws in the reasoning that justifies the rejection of the request.

Parole chiave

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continuing crimes associative crimes inadmissible appeal lack of motivation Court of Cassazione procedural defect court costs reato continuato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASO GIOVANNI nato a TAURIANOVA il 10/11/1963 avverso l'ordinanza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da RASO GIOVANNI, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; rilevato che il ricorrente ha denunciato il difetto di motivazione della decisione che non ha considerato i dati significativi di un collegamento tra i reati associativi; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito in quanto sollecita una rivalutazione di dati già considerati dal primo giudice, che ha motivato la decisione con argomenti che risultano essere privi di vizi logici o giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.