Italian Court dismisses appeal against conditional sentence suspension revocation due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to justify revoking his suspended sentence and denied a penalty adjustment based on a Constitutional Court ruling. The court rejected these claims, finding the first argument constituted an impermissible re-evaluation of the decision while the second was unfounded as the lower court correctly applied existing principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 188 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal challenging the revocation of a conditional sentence suspension based on alleged lack of motivation or failure to apply a Constitutional Court ruling is inadmissible if it seeks a substantive re-evaluation of the original decision rather than a procedural violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPALONI FEDERICO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 27/07/1982 avverso l'ordinanza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 14.12.2009 del Tribunale di Fermo e respinto la richiesta, presentata da ZAMPALONI FEDERICO, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati e di rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza in data 12.5.2010 del Tribunale di Fermo in ragione della pronuncia n. 40/2019 della Corte costituzionale; rilevato che il ricorrente ha denunciato, quanto al diniego della continuazione, il difetto di motivazione, in quanto non è stato considerato il collegamento tra l'attività di spaccio e le condotte di estorsione e, quanto al diniego della richiesta di rideterminazione della pena, la violazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.; ritenuto che il primo motivo ha contenuto di merito, finalizzato ad una non consentita rivisitazione della decisione, mentre il secondo è manifestamente infondato in quanto il primo giudice ha esattamente applicato i principi che presiedono la rideterminazione in executivis della pena a seguito di declaratoria di incostituzionalità del parametro edittale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre