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Ordinanza — n. 2720/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for recognition of continuing offense due to lack of temporal overlap and homogeneity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2720/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giumento Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to consider the temporal overlap and homogeneity of the crimes, but the court found the chronological distance between offenses too great. Consequently, the court ruled that the appeal challenged the merits rather than procedural grounds, leading to its rejection.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the recognition of a continuing offense is inadmissible if the decision correctly identifies a lack of temporal overlap and homogeneity between the crimes, as such a finding addresses the merits rather than procedural defects.

Parole chiave

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continuing offense recognition temporal overlap requirement criminal homogeneity inadmissible appeal merits challenge rejection reato continuato reiterazione di reati penali concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUMENTO ANGELO nato a SAN CATALDO il 02/01/1980 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da GIUMENTO ANGELO, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente ha denunciato il difetto di motivazione della decisione, che non aveva considerato la sovrapponibilità del dato temporale e la omogeneità dei reati; ritenuto che il motivo propone critica che riguarda il merito della decisione, che ha evidenziato l'ampia distanza cronologica tra i reati; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.