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Ordinanza — n. 2719/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for recognition of continuity of crimes due to lack of merit reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2719/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the continuity of crimes based on his specialization in drug trafficking across different associations. The court rejected this claim, ruling that the appeal constituted a merit-based re-evaluation of facts rather than a valid procedural objection.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging a decision on the recognition of continuity of crimes is inadmissible if it merely proposes a different reading of available data or seeks to revise the merits of the decision.

Parole chiave

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continuity of crimes inadmissible appeal drug trafficking specialization procedural defect merit re-evaluation traffico aggravato di stupefacenti criminalità persistente attività criminosa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUANA ALFONSO nato a CASTELVETRANO il 01/01/1946 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da CARUANA ALFONSO, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; rilevato che il ricorrente, con distinti atti di impugnazione, ha denunciato il difetto di motivazione della decisione, che non ha tenuto conto che i reati sono espressione della specializzazione assunta dal ricorrente nel traffico di stupefacenti, condizione che gli aveva consentito di proseguire nella medesima attività pur in diverse realtà associative; ritenuto che il motivo è di merito, proponendo una diversa lettura dei dati disponibili e nella prospettiva di una non consentita rivisitazione del merito della decisione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.