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Ordinanza — n. 2718/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of reasoning regarding subjective element in curfew violation case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2718/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to explain why the subjective element of the crime existed, claiming the location boundaries were unclear. The court rejected this, stating the offense concerned a curfew violation where the subjective intent was evident from the facts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on a lack of reasoning is inadmissible if the defect is manifestly unfounded, as the court has sufficiently addressed the specific factual context of the offense.

Parole chiave

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lack of reasoning subjective element curfew violation inadmissible appeal manifestly unfounded divieto di abbandonare un dato territorio allegazioni di persecuzione contraddittorie portata geografica dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRA NICOLA nato a ERICE il 27/07/1978 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 1.6.2021, con cui il Tribunale di Trapani aveva dichiarato DI PIETRA NICOLA colpevole del reato di cui agli artt. 73 e 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commessi il 29.2.2020, condannandolo alla pena di anni uno e giorni 15 di reclusione rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, insussistente in ragione dell'oggettiva impossibilità di individuare i confini del territorio del comune di Erice; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, essendo il fatto ascritto relativo alla violazione della prescrizione di rimanere in casa nelle ore notturne; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.