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Ordinanza — n. 2717/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific factual allegations regarding crimes committed on specific dates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2717/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Mauro Giardino's appeal inadmissible due to a generic lack of motivation regarding specific criminal acts. The appellant argued the lower court failed to address facts from October 1 and 17, 2013, but the court found no specific allegations in the appeal act. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the facts or legal errors requiring review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic lack of motivation specific factual allegations criminal procedure appeal court costs and fine sanzione disciplinare altri reati sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINI MAURO nato a FERMO il 18/01/1964 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 18.6.2019, con cui il Tribunale di Fermo aveva dichiarato GIARDINI MAURO colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, divo n. 159/11, condannandolo alla pena di mesi due di reclusione in aumento alla pena inflitta dalla sentenza 3.7.2015 dello stesso Tribunale. rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine ai fatti commessi il 1° e 17.10.2013; ritenuto che il motivo è generico in quanto non viene dedotto che con l'atto di appello fosse stata specificamente devoluta la cognizione in ordine alla sussistenza dei reati ascritti commessi nelle date indicate; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022