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Ordinanza — n. 2716/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of motivation; merit arguments deemed already evaluated and legally sound by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2716/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo De Simone's appeal inadmissible due to a lack of motivation in the lower court's order. De Simone argued the decision failed to consider the homogeneity of crimes and their connection to a local extortion ring, but the court found these were merit arguments already evaluated without logical or legal flaws. Consequently, the appeal was rejected, and De Simone was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested order omits reasoning on substantive issues already addressed by the lower court with sound legal arguments, as such omissions do not justify a new examination of the merits.

Parole chiave

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lack of motivation inadmissible appeal merit arguments continuation of crimes extortion ring court costs procedural defect criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE VINCENZO nato a NAPOLI il 21/12/1981 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da DE SIMONE VINCENZO, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha omesso di considerare l'omogeneità dei reati e il collegamento degli stessi con la partecipazione a sodalizio dedito alla consumazione di estorsioni nel medesimo territorio dove sono stati commessi i reati; ritenuto che il motivo propone argomenti di merito già valutati dall'ordinanza impugnata con argomenti incensurabili in questa sede siccome privi di vizi logici e giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022