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Ordinanza — n. 2715/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding accessory sentence duration calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2715/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maria Greco inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to explain how the duration of accessory penalties was calculated, but the court found this claim baseless because the appellate judgment explicitly detailed the data used for the calculation. Consequently, the court rejected the procedural defect and upheld the original sentencing structure.

Regesto Legislator

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Art. 362 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: The appeal alleging a lack of reasoning regarding the calculation of accessory sentence duration is inadmissible if the judgment explicitly specifies the data and criteria used for such determination.

Parole chiave

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accessory sentence duration lack of reasoning procedural inadmissibility sentencing calculation appeal dismissal pena accessoria sanzioni pecuniarie pena complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 362 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO MARIA nato a PISTICCI il 16/09/1955 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza in data 12.6.2015, con cui il Tribunale di Taranto aveva dichiarato GRIECO MARIA colpevole del reato di bancarotta fraudolenta, ha rideterminato in anni tre e mesi sei la durata delle pene accessorie. rilevato che la ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza specificamente indicato i dati valorizzati ai fini della commisurazione della durata delle pene accessorie; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.