Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit on grounds of insufficient motivation and denial of special mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mauro Bisceglia's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the trial court failed to properly address the baseball bat's suitability for offense and denied a special mitigating circumstance. The court rejected these claims, noting the instrument was deemed capable of causing harm and the denial of mitigation was adequately reasoned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a judgment confirming a conviction is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded, such as alleging a lack of motivation on facts already clearly established or requesting a new evaluation of a special mitigating circumstance already addressed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISCEGLIA MAURO nato a MELFI il 18/04/1982 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21.10.2020, con cui il Tribunale di Potenza aveva dichiarato BISCEGLIA MAURO colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, commesso 1'8.5.2018, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 1.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione sul fatto, relativo ad oggetto di libera vendita, e di ridotte dimensioni, destinato alla pratica sportiva e inidoneo all'offesa, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante speciale; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, dai:o che correttamente la mazza da baseball è stata ritenuta strumento atto all'offesa, e il secondo di merito, in quanto sollecita una nuova valutazione sull'attenuante, il cui diniego è stato motivato in termini non censurabili in questa sede; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2