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Ordinanza — n. 2713/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding sentence length due to missing satellite offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2713/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Mamone's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mamone argued the lower court failed to justify why a detention sentence was chosen over a fine, citing a lack of specific reasoning. The court rejected this claim because the appellate judge properly considered Mamone's subjective profile based on prior convictions, noting that the appeal did not include the necessary information regarding the quantum of the satellite offenses.

Regesto Legislator

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Art. 650 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal based solely on a defect of motivation regarding the choice of sentence type is inadmissible when the second instance court has already evidenced the subjective profile of the defendant based on prior convictions, and the appeal did not devolve the knowledge on the quantum of the satellite offenses.

Parole chiave

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inadmissibility appeal defect motivation detention versus fine subjective profile satellite offenses court costs Cassa delle ammende modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 650 cod. pen.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 650 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMONE GIOVANNI nato a GENOVA il 06/11/1965 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 14.1.2021, con cui il Tribunale di Genova aveva dichiarato MAMONE GIOVANNI colpevole del reato di cui all'art. 650 cod. pen. commesso il 10 e 25.11.2018 e 9.12.2018, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, né con riguardo a ciascuna violazione; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che il secondo giudice ha evidenziato il negativo profilo soggettivo desumibile dalle precedenti n. 43 condanne specifiche, e non consentito, in quanto con l'atto di appello non era stata devoluta la cognizione sul quantum della pena per i reati satellite; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 20