Italian court dismisses appeal for joint crime recognition due to significant time gap and lack of common intent evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that two crimes committed eleven months apart against the same vehicle should be treated as a continuous joint offense. The court rejected this, citing the substantial time interval and the absence of evidence proving a specific common criminal intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: A significant temporal gap between offenses and lack of evidence regarding common intent preclude the classification of separate crimes as a continuous joint offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLDOVAN MINAI nato il 19/07/1987 avverso l'ordinanza del 10/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da MOLDOVAN MIHAI , di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto non si è tenuto conto che i reati erano omogenei tra loro, avevano riguardato, entrambi, un'autovettura ed erano stati commessi a distanza di undici mesi; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito e contesta la fondatezza della decisione, giustificata, in termini in questa sede non censurabili, in ragione del lasso temporale significativo e dell'assenza di positivi elementi attestanti una specifica comune deliberazione criminosa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022