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Ordinanza — n. 2711/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of reasoning regarding social danger assessment in special surveillance case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2711/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide reasoning regarding his current social danger, but the higher court found this claim unfounded. The court determined that the assessment was properly based on evidence gathered during an investigation into an association involving drugs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged lack of reasoning is manifestly unfounded because the judgment is based on evidence already acquired in the investigation.

Parole chiave

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lack of reasoning social danger assessment special surveillance measure inadmissible appeal drug association investigation rischio di soggiorno illegale restrizione di libertà controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGGI MASSIMO nato a SAN CATALDO( ITALIA) il 24/01/1978 avverso il decreto del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il decreto impugnato ha respinto l'appello proposto da Riggi Massimo avverso il decreto in data 23.6 - 23.7.2021 con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva applicato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni due; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio sull'attuale pericolosità sociale del ricorrente; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo il decreto impugnato che il giudizio era fondato sui dati desumibili dal compendio indiziario acquisito nel corso di indagine per fattispecie associativa in materia di stupefacenti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 13 ottobre 2022.