Italian court dismisses appeal as generic due to lack of specific arguments regarding the denied phone call.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because it failed to address the specific reasons for the denial of a phone call with a brother. The appellant argued that the lower court's order lacked motivation and was filed too late, but the court found these claims generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not confront the specific reasons given by the administration for the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da avverso l'ordinanza, pronunciata in data 8.11.2021, del magistrato di sorveglianza di Sassari che aveva respinto il reclamo di GALLICO DOMENICO avverso il rifiuto della direzione dell'istituto di autorizzare un colloquio telefonico col fratello Carmelo, a recupero di un colloquio non effettuato nel settembre 2020; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge, con riguardo al diniego del colloquio telefonico con un fratello e difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto il reclamo era stato proposto nell'immediatezza del rifiuto dell'amministrazione; ritenuto che il ricorso è generico,* in quanto non si confronta con le ragioni poste a giustificazione del rifiuto del colloquio, negato in ragione ad un motivato parere contrario della DDA; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 202